La legge in oggetto , stabilisce che “Gli Atti Pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti , devono contenere , per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alla planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ..”
(in altre parole agli atti pubblici di compravendita , donazione , divisione , ecc , il proprietario deve dichiarare che lo stato di fatto dell’immobile è conforme alla planimetria depositata in catasto , quindi se la stessa non fosse conforme deve essere presentata la nuova planimetria )